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Codice fiscale – Richiesta PIN (Fisconline) – SPID

CODICE FISCALE

Il codice fiscale è necessario per poter effettuare operazioni fiscali in Italia e viene rilasciato a cittadini italiani o stranieri, a condizione che gli stessi siano residenti nel territorio della Circoscrizione Consolare di appartenenza. Per verificare le circoscrizioni consolari ·>[cliccare qui].

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate è l’unica Autorità che ha la competenza per il rilascio e la validazione del codice fiscale. Solo coloro che non risiedono in Italia possono richiederne l’attribuzione agli Uffici consolari.

Minori italiani nati all’estero a partire dall’anno 2020: in base alla nuova normativa ANPR/AIRE, l’attribuzione del codice fiscale per un minore italiano nato e residente all’estero è attribuito automaticamente dal Comune AIRE dopo la trascrizione dell’atto di nascita. In questo caso i genitori che vorranno conoscere il codice fiscale del proprio figlio dovranno rivolgersi al Comune competente.

Per codici fiscali aziendali e partita IVA le ditte interessate si devono rivolgere direttamente all’Agenzia delle Entrate ·> [cliccare qui] (nota: link esterno)

Il tesserino plastificato non sarà rilasciato al richiedente se non in casi di comprovata necessità. Si precisa che il tesserino non è necessario per ottenere la carta d’identità elettronica (è sufficiente avere il numero del codice fiscale).

 

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Modalità di richiesta

A) La richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica madrid.cfiscale@esteri.itLa richiesta deve essere individuale. Il numero del codice fiscale attribuito viene comunicato via email al richiedente.

La domanda deve contenere:

  • modello AA4/8 compilato con i dati personali e con l’indicazione di un indirizzo di residenza in Spagna, in scansione e firmato; per i minori deve firmare uno dei genitori o il tutore legale ·> [scarica qui]
  • copia del documento di identità
  • solo per i cittadini non-UE: copia del permesso di soggiorno spagnolo (tarjeta NIE o TIE) – non sono ammessi documenti di richiesta o rinnovo, né il NIE su carta bianca
  • i files devono essere allegati al messaggio e non devono superare 1 MB – formato suggerito: PDF Acrobat Reader (non verranno accettati link esterni, collegamenti a clouds o server esterni, ecc.)

B) Per alcune pratiche amministrative, ad esempio per ottenere lo SPID, è richiesto il certificato cartaceo sostitutivo del codice fiscale. In tal caso il richiedente dovrà inviare per posta cartacea (Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid – Calle Agustín de Betancourt n.3 – 28003 Madrid):

  • modello AA4/8 compilato con i dati personali e con l’indicazione di un indirizzo di residenza in Spagna, in scansione e firmato; per i minori deve firmare uno dei genitori o il tutore legale ·> [scarica qui]
  • copia del documento di identità
  • solo per i cittadini non-UE: copia del permesso di soggiorno spagnolo (tarjeta NIE o TIE) – non sono ammessi documenti di richiesta o rinnovo, né il NIE su carta bianca
  • una busta preaffrancata vuota (dimensioni medie, fino a 100 g.) con l’indirizzo già scritto del richiedente per l’invio del certificato (si acquista presso gli uffici di Correos)

C) Solo in casi di comprovata necessità può essere richiesto il tesserino plastificato. In tal caso il richiedente, oltre a motivare la propria richiesta, dovrà inviare per posta cartacea (Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Madrid – Calle Agustín de Betancourt n.3 – 28003 Madrid):

  • modello AA4/8 compilato in ogni parte e con l’indicazione di un indirizzo di residenza in Spagna, stampato e firmato; per i minori deve firmare uno dei genitori o il tutore legale ·> [scarica qui]
  • copia del documento di identità
  • solo per i cittadini non-UE: copia del permesso di soggiorno spagnolo (tarjeta NIE o TIE) – non sono ammessi documenti di richiesta o rinnovo, né il NIE su carta bianca
  • una busta preaffrancata vuota (dimensioni medie, fino a 100 g.) con l’indirizzo già scritto del richiedente per l’invio del certificato (si acquista presso gli uffici di Correos)

Per qualsiasi altra informazione relativa alle questioni fiscali si suggerisce di visitare il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.gov.it

 

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DICHIARAZIONE DEI REDDITI ALL’ESTERO – RICHIESTA DEL PINCODE DI ACCESSO

L’Agenzia delle Entrate offre la possibilità ai cittadini italiani residenti all’estero di ottenere il PINCODE che consente loro di trasmettere via Internet la dichiarazione Unico persone fisiche ed effettuare i relativi pagamenti. Le procedure sono dunque riferite unicamente ai cittadini residenti all’estero, che possono rivolgersi alle Ambasciate e Consolati all’estero per chiedere il proprio PINCODE.

I requisiti per l’attivazione del PINCODE tramite il consolato sono i seguenti:

  • iscrizione nello schedario consolare ·> [cliccare qui]
  • iscrizione nei registri AIRE del Comune di riferimento

Il servizio all’estero non è operativo per i cittadini stranieri (ovvero, non italiani) che devono rivolgersi direttamente e di persona agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che si trovano in Italia.

 

Modalità di richiesta del PINCODE

Per ottenere il PINCODE è necessario seguire questi passi:

  1. collegarsi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it ed avviare la procedura dalla sezione “Abilitazione”, utilizzando la specifica funzione “Presentazione della domanda – Cittadini italiani residenti all’estero”
  2. stampare il foglio di richiesta accettata dall’Agenzia delle Entrate ed inviarla al consolato per posta elettronica alla casella madrid.cfiscale@esteri.it  indicando i dati anagrafici completi (cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza in Spagna, telefoni di contatto, casella di posta elettronica) ed allegare copia del documento d’identità
  3. attendere la comunicazione per e-mail da parte del consolato, che conterrà la prima parte del PINCODE e la password di accesso
  4. accedere di nuovo al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it per ricevere la seconda parte del PINCODE

Non sono ammesse procedure diverse da quelle indicate.

Il Consolato non può avviare, in nessun caso, la prima fase della domanda (punto 1) .

 

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INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA (Legge n. 238, 30/12/2010)

Per maggiori informazioni ·> [cliccare qui] (nota: si tratta di un link esterno, soggetto a possibili variazioni)