Per avere valore in Italia, gli atti e certificati redatti in lingua straniera dovranno essere legalizzati (ad eccezione delle esenzioni previste dagli accordi internazionali e dalla normativa europea) e tradotti in italiano.
Legalizzazione di atti e documenti pubblici
1. Per atti e documenti pubblici emessi da Paesi firmatari della Convenzione dell’Aja del 05/10/1961 (tra i quali vi è la Spagna) la legalizzazione avviene mediante apposizione dell’Apostille dell’Aja da parte dell’Autorità competente secondo l’ordinamento del Paese dove è stato emesso il documento da legalizzare.
In Spagna: la competenza generale è del Ministerio de Justicia (Legalización Única o Apostilla de la Haya – Trámites y Gestiones Personales (mjusticia.gob.es)); per atti emanati dalle autorità giudiziarie è il “Secretariado de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia” della Comunidad Autonoma corrispondente; per atti pubblici notarili e documenti privati le cui firme sono state autenticate da un notaio è il “Decano del Colegio Notarial” di appartenenza del notaio.
In Italia: per gli atti notarili e giudiziari la competenza è degli Uffici Giudiziari nella cui giurisdizione sono stati formati gli atti da legalizzare; per gli atti di stato civile e per gli altri atti amministrativi (per es. la firma del Sindaco) della Prefettura territorialmente competente, eccetto per la Valle d’Aosta (Presidente della Regione) e per le provincie di Trento e Bolzano (Commissario di Governo).
Atti per i quali non è richiesta la legalizzazione: ai sensi della Convenzione bilaterale tra la Spagna e la Repubblica Italiana (Legge 11.12.1985, n. 761 – BOE n. 124 del 24.05.1986) la documentazione di stato civile rilasciata da uno dei due Stati (certificati di nascita, matrimonio, morte, ecc.) non si deve legalizzare se si presenta alle Autorità dell’altro Stato – a qualsiasi titolo – a condizione che sia stata correttamente firmata, datata e timbrata.
In applicazione del Regolamento UE n. 2016/1911 del 6 luglio 2016 non è più necessario che i documenti pubblici emessi in uno Stato UE (solo quelli previsti dal regolamento) siano perfezionati con la Apostille dell’Aja. Tali documenti pubblici sono: documenti amministrativi, atti notarili, sentenze e documenti consolari relativi a: nascita, esistenza in vita, decesso, nome, matrimonio, divorzio/separazione, unione registrata/scioglimento, filiazione, adozione, domicilio/residenza, cittadinanza e assenza di precedenti penali a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell’Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza.
Il regolamento istituisce inoltre moduli standard multilingue (in tutte le lingue dell’UE) i quali potranno essere rilasciati, su richiesta degli interessati, per i documenti pubblici di cui sopra.
2. Per atti e documenti pubblici emessi da Paesi non firmatari della Convenzione dell’Aja la legalizzazione va richiesta alla Sede consolare italiana accreditata nel Paese dove è stato emesso il documento.
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Traduzioni
I documenti stranieri possono essere fatti valere in Italia soltanto se corredati di traduzione ufficiale (ad eccezione, e limitatamente ai casi previsti, dei certificati redatti su modelli plurilingue in base a Convenzioni Internazionali o a normativa UE).
Per ottenere una traduzione ufficiale in Spagna è necessario rivolgersi ad un traduttore ufficiale (“intérprete jurado”) autorizzato dal locale “Ministerio de Asuntos Exteriores”. L’elenco aggiornato di tali traduttori è disponibile nel sito pubblico spagnolo al seguente link ·> [cliccare qui] (nota: la pagina indicata può essere soggetta a modifiche impreviste).
Per ottenere una traduzione ufficiale in Italia è possibile rivolgersi ad un traduttore giurato. Le liste sono disponibili presso i Tribunali italiani.
Il Consolato Generale non ha un servizio di traduzioni al pubblico e non certifica la conformità di traduzioni libere effettuate da privati.
Procedura per la legalizzazione delle firme dei traduttori in spagna
La firma del traduttore deve essere autenticata dal Ministerio de Asuntos Exteriores e successivamente munita dell’Apostille dell’Aja.
Da febbraio 2019, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191 del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea, “la traduzione certificata effettuata da una persona qualificata a tal fine ai sensi del diritto di uno Stato membro è accettata in tutti gli Stati membri“. Pertanto, gli atti e documenti previsti dal Regolamento (v.sopra) rilasciati dalle Autorità di uno Stato membro dell’UE, tradotti da un traduttore giurato di uno Stato membro dell’UE, NON necessitano nè di apostille nè di legalizzazione consolare della firma del traduttore.
I documenti rilasciati in Paesi extra-UE, anche se tradotti da un traduttore ufficiale in Spagna, dovranno invece essere corredati da Apostille.