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Trascrizione atti di nascita

ATTENZIONE: PAGINA IN AGGIORNAMENTO

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AVVISO – NUOVA NORMATIVA SULLA CITTADINANZA

Il recente D.L. 28/03/2025 n. 36, ha introdotto limiti al riconoscimento della cittadinanza italiana.

A partire dal 28 marzo 2025, è possibile procedere alla trascrizione in Italia dell’atto di nascita di un minore nato all’estero esclusivamente nei seguenti casi:

a) Se il minore è figlio di cittadino italiano nato in Italia;

b) Se il minore è figlio di cittadino italiano nato all’estero che abbia due anni di residenza continuativa in Italia prima della nascita del figlio;

c) Se il minore è figlio di cittadino italiano nato all’estero ma almeno uno dei nonni è cittadino italiano nato in Italia;

d) Se il minore non rientra in nessuna delle categorie sopra elencate ma non possiede un’altra cittadinanza.

 

Modalità di presentazione della richiesta di trascrizione

La richiesta può essere presentata direttamente al proprio Comune di iscrizione AIRE (in questo caso è necessario rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile comunale) oppure al Consolato Generale:

a) Per posta all’indirizzo del Consolato Generale d’Italia a Madrid, Calle Agustín de Betancourt n.3, 28003 Madrid;

b) Presso l’Ufficio Onorario competente per località di residenza ·> [cliccare qui]

 

Documentazione da presentare per registrare una nascita avvenuta in Spagna o all’estero

1. Modulo di richiesta ·> [scarica qui]

2. Fotocopie dei documenti d’identità dei genitori

3. Solo se nessuno dei due genitori è cittadino nato in Italia, dovrà essere dimostrata:
– per il genitore cittadino italiano nato all’estero, la residenza in Italia di almeno due anni consecutivi prima della nascita del minore, presentando un certificato di residenza storico rilasciato dal Comune competente
oppure
– la nascita in Italia di almeno uno dei nonni italiani, presentando un atto di nascita rilasciato dal Comune competente

4. atto di nascita:

a) per i nati in Spagna: atto di nascita integrale in originale (“certificado de nacimiento literal original” -non fotocopie) e atto di nascita internazionale in originale rilasciati dal Registro Civil spagnolo (“certificado de nacimiento plurilingue original” – non sono valide fotocopie)

b) per i nati in altri Paesi UE: atti di nascita in formato internazionale/plurilingue ai sensi del Regolamento UE 1191/2016

c) per i nati in Paesi extra UE: certificato di nascita integrale in originale rilasciato dall’Autorità competente (non sono valide fotocopie) munito di legalizzazione (Apostille dell’Aja o legalizzazione consolare per atti di Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja) e di traduzione ufficiale in lingua italiana

5. in caso di figlio nato in costanza di matrimonio è necessario che sia stata già richiesta la trascrizione del matrimonio (in alternativa, i due atti di matrimonio e di nascita dovranno essere inviati contemporaneamente)

6. in caso di figlio nato fuori dal matrimonio, riconosciuto da entrambi i genitori nell’atto di nascita straniero, è necessario verificare che il certificato integrale (“certificado literal”) riporti l’indicazione di entrambi i genitori (“los padres” oppure “ambos progenitores” oppure nome e cognome di entrambi) nel campo dichiaranti e qualora così non fosse, chiederne la rettifica. È inoltre sempre necessario allegare la traduzione ufficiale in italiano del certificato integrale (“literal”). Il riconoscimento effettuato all’estero è infatti valido anche in Italia qualora rispetti le condizioni previste dalla normativa italiana (art. 250 e seguenti del codice civile).

N.B. Per i nati in Spagna, qualora non sia possibile ottenere la rettifica del certificato integrale (“certificado literal”) e il certificato riporti quindi l’indicazione di uno solo dei genitori nel campo “dichiarante” sarà necessario richiedere al Registro Civil il documento contenente il referto medico della nascita e la dichiarazione di nascita firmata da entrambi i genitori, con la quale entrambi i genitori riconoscono espressamente e formalmente la filiazione fuori dal matrimonio del figlio comune, ne chiedono la registrazione nei termini di legge e ciascuno presta reciprocamente ed espressamente il proprio consenso al riconoscimento della filiazione effettuato dall’altro, in conformità con la legge spagnola. Tale documento, comunemente denominato Testimonio del expediente tramitado para la inscripción“, deve essere munito di traduzione ufficiale all’italiano.

In caso di figlio nato nell’ambito dell’unione tra persone dello stesso sesso, va accertato il rapporto di filiazione con il genitore italiano biologico, quindi si dovrà presentare obbligatoriamente il certificato spagnolo denominato “Parte del Facultativo que asistió al nacimiento”. Questo documento va inviato in originale con relativa traduzione ufficiale all’italiano, effettuata da un traduttore ufficiale – per vedere l’elenco dei traduttori ufficiali con firma depositata presso il Consolato Generale d’Italia a Madrid ·> [cliccare qui] – si ricorda che ad oggi la normativa italiana non prevede la trascrizione di figli nati da gestazioni surrogate.

Importante: il “Libro de Familia” rilasciato dal Registro Civil spagnolo non ha nessun valore agli effetti della registrazione In Italia di una nascita avvenuta in Spagna. Il suo uso è limitato esclusivamente all’ambito della legislazione spagnola.

I minori residenti in Spagna verranno iscritti automaticamente all’AIRE assieme alla richiesta di trascrizione della nascita.

 

Informazioni relative al cognome ed al nome del proprio figlio

  • COGNOME
    • In seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 ottobre 2008, l’atto di nascita di un cittadino italiano formato in uno Stato Membro dell’Unione Europea (e quindi anche in Spagna) viene trascritto in Italia riportando il cognome attribuito in base alle leggi di quello stesso Stato, anche laddove in esso sia vigente una disciplina del cognome difforme da quella prevista dall’ordinamento italiano.
  • NOME
    • Ai sensi dell’art. 34 del DPR 396/2000, è vietato imporre al proprio figlio lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. I nomi stranieri devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con estensione alle lettere J, K, X, Y, W. Se il genitore intende dare al bambino un nome in violazione ai divieti stabiliti, l’ufficiale dello stato civile del Comune lo avverte del divieto e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, forma l’atto e ne dà immediata notizia al Procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi, anche separati, e comunque non superiori a tre. A tal fine, si ritiene opportuno consigliare ai genitori di evitare di imporre ai propri figli nomi che possono trarre in equivoco circa il sesso degli stessi.