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Atto di assenso – Decreto consolare (per passaporto o carta d’identità)

ATTO DI ASSENSO

Nel modulo di domanda di passaporto o carta d’identità il cittadino italiano deve indicare obbligatoriamente l’esistenza di figli minori, siano essi conviventi o meno con il richiedente stesso.

Ai sensi del D.L. 69/2023, a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario per i genitori di figli minori presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE).

Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.

L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

Nessuna variazione è stata invece apportata alla normativa relativa al rilascio del passaporto/carta d’identità al figlio minorenne; resta pertanto necessario l’assenso di entrambi i genitori per il rilascio del documento in favore di minori di età.

I formulari di richiesta passaporto e carta d’identità per minori presentano già in allegato l’atto di assenso. In caso di figli di genitori diversi dovrà essere presentato un atto di assenso per ciascuno dei figli. L’atto di assenso è valido per sei mesi dalla firma dello stesso. Per la firma è necessario procedere come segue:

• Genitore cittadino dell’Unione europea – L’assenso già firmato, unitamente a copia di documento d’identità valido UE, può essere presentato dal richiedente assieme alla domanda di passaporto o carta d’identità. Qualora l’altro genitore non sia convivente può inviare autonomamente, per posta ordinaria o elettronica, l’atto di assenso con copia del documento.

• Genitore cittadino non UE – La firma sull’atto di assenso deve essere autenticata. Ciò è possibile presso il Consolato Generale d’Italia in Madrid, presso un Consolato Onorario oppure presso un Notaio. Se residente in Italia o all’estero, il genitore può autenticare la firma sull’assenso presso la Questura o Consolato di riferimento, che poi invieranno l’atto all’Ufficio passaporti di Madrid.

Modulo unico di atto di assenso ·> [scarica qui]

Tassa consolarie per dare l’atto di assenso ad un altro ufficio consolare:  l’atto di assenso per rilascio passaporto/CIE presso un altro ufficio consolare prevede il versamento della tassa consolare di Euro 20,00 (art. 19 della tariffa consolare) ·> [cliccare qui per accedere alla tariffa consolare]

 

Casi di esenzione dell’atto di assenso

– Decesso di uno dei genitori. In questo caso bisogna allegare alla richiesta del documento una copia del certificato di morte. Inoltre, se il decesso non è già stato registrato in Italia, occorre richiederne la trascrizione.

– Sentenza italiana o straniera (quest’ultima solo se resa esecutiva da un Giudice in Italia) di attribuzione esclusiva della responsabilità genitoriale al genitore richiedente. Non sono valide sentenze che attribuiscano la sola custodia o sentenze straniere non esecutive in Italia.

– Autorizzazione al rilascio di passaporto/carta d’identità senza assenso, che l’interessato deve richiedere al Giudice Tutelare italiano competente per il luogo di residenza del minore (anche se diverso dal luogo di emissione del documento):

  • Per minori residenti in Italia presso un Tribunale (volontaria giurisdizione) ·> per vedere l’elenco dei tribunali nel sito web del Ministero della Giustizia ·> [cliccare qui]
  • Per minori residenti all’estero presso la Rappresentanza diplomatico/consolare competente – per vedere la Rete Diplomatica all’estero ·> [cliccare qui]

Se il minore risiede nella circoscrizione consolare di Madrid è possibile richiedere l’autorizzazione secondo le modalità descritte di seguito.

 

DECRETO CONSOLARE DI AUTORIZZAZIONE (per rilascio passaporto o carta d’identità)

Se non è possibile ottenere il consenso dell’altro genitore al rilascio del documento, il richiedente può avviare la procedura per ottenere l’autorizzazione da parte del Giudice Tutelare italiano competente (vedi sopra) e previa valutazione dei motivi del mancato assenso, delle condizioni sociali e psicologiche del minore, dell’attribuzione della responsabilità genitoriale e dell’affidamento, degli obblighi imposti ai genitori (es. eventuali obblighi alimentari) ecc..

Se il minore di riferimento è residente nella circoscrizione consolare di Madrid, l’interessato potrà richiedere un decreto consolare di autorizzazione da parte del Capo dell’Ufficio Consolare, nella veste di “Giudice Tutelare”.

Di seguito si indica la documentazione da presentare insieme alla domanda di [passaporto] o [carta d’identità]:

  • modulo di richiesta ·> [scarica qui]
  • copia della sentenza di divorzio o separazione o copia del provvedimento giudiziario concernente l’affidamento dei minori;
  • copia della raccomandata con avviso di ricevimento inviata al luogo dell’ultima residenza conosciuta dell’altro genitore per ottenere il suo assenso
  • documentazione attestante il pagamento degli alimenti eventualmente stabiliti con sentenza
  • ricevuta originale di versamento o bonifico della tassa di Euro 11,00€ per l’istanza sul conto corrente del Banco Santander (IBAN: ES08 0030 1126 4500 0155 4271 – Codice BIC/SWIFT: BSCHESMM; causale “decreto consolare+ nome richiedente“)

L’autorità consolare, in fase istruttoria, potrà richiedere documentazione supplementare. Se si accerta che le ragioni del mancato consenso dell’altro genitore non sono giustificate, il Capo dell’Ufficio Consolare, valutato il superiore interesse del minore, può autorizzare, con apposito decreto, il rilascio del documento (se non sussistono ulteriori cause ostative).

L’emissione del decreto consolare è soggetta al pagamento di un’ulteriore tariffa di 11 € il cui pagamento verrà richiesto dall’ufficio competente al termine dell’istruttoria.

Questa procedura è di natura eccezionale e giudiziaria, quindi può essere utilizzata solo in caso di assoluta impossibilità ad ottenere l’atto di assenso previsto dalla legge. Occorre inoltre tenere presente che, a causa degli accertamenti dovuti in tali situazioni, i tempi di attesa per ottenere il passaporto/carta d’identità possono allungarsi considerevolmente.