l matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.
Novità: ai sensi della legge 20 maggio 2016, nº 76 e del relativo regolamento adottato con DPCM 144 del 23 luglio 2016, i matrimoni contratti tra persone dello stesso sesso secondo la legge spagnola sono trascritti in Italia come “unioni civili”. Pertanto il cittadino che abbia già contratto all’estero – secondo la legge spagnola – matrimonio con persona dello stesso sesso (anche prima dell’entrata in vigore della legge 76/2016) dovrà richiedere la trascrizione del relativo atto.
Modalità di presentazione della richiesta di trascrizione
a) Per posta ordinaria presso il Consolato Generale d’Italia di Madrid, Calle Agustín de Betancourt n.3, 28003 Madrid
b) Presso l’Ufficio Onorario competente per la località di residenza ·> [cliccare qui]
c) la richiesta può essere presentata direttamente al proprio Comune di iscrizione AIRE (in questo caso è necessario rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile comunale)
Documentazione da presentare per la trascrizione del matrimonio
Matrimonio celebrato in Spagna o in uno Stato UE
- Modulo unico di richiesta ·> [scarica qui]
- Certificato di matrimonio internazionale in originale (“certificado de matrimonio plurilingue”)
- Solo se il regime patrimoniale prescelto è la separazione dei beni: certificato di matrimonio integrale (certificado de matrimonio literal) con relativa traduzione ufficiale
- Fotocopie dei documenti d’identità dei coniugi
Importante: il “Libro de Familia” spagnolo non è un “atto” nè un “certificato”, e pertanto non ha nessun valore agli effetti della registrazione di nascite, matrimoni o decessi. Il suo uso è limitato all’ambito della legislazione spagnola.
Matrimonio celebrato in uno Stato extra-UE
- Modulo unico di richiesta ·> [scarica qui]
- Certificato di matrimonio integrale in originale (“certificado de matrimonio literal”) munito di legalizzazione – Postille dell’Aja o equivalente – e traduzione ufficiale in lingua italiana
- Fotocopie dei documenti d’identità dei coniugi
Il regime patrimoniale del matrimonio
Il regime patrimoniale legale in Italia per il matrimonio e per l’unione civile è la comunione di beni. Tuttavia, i coniugi possono o durante la celebrazione o successivamente con atto notarile optare per la separazione dei beni.
Se i coniugi in sede di celebrazione del matrimonio all’estero hanno optato per la separazione dei beni, per la relativa trascrizione in Italia è sufficiente produrre l’atto integrale di matrimonio con la traduzione ufficiale.
Nel caso in cui la scelta del regime di separazione dei beni sia stata effettuata all’estero successivamente al matrimonio con atto notarile sarà necessario produrre l’atto notarile munito di apostille dell’Aja, ove necessario (atti extra-UE), e debitamente tradotto in lingua italiana da un traduttore ufficiale – per maggiori informazioni [cliccare qui]