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Iscrizione all’AIRE per i minorenni e neonati

Esistono principalmente tre casi:

  • Iscrizione A.I.R.E. di un minore convivente con entrambi i genitori – Si effettua l’iscrizione A.I.R.E. secondo indicazioni del punto “Come iscriversi all’A.I.R.E.”. Sarà obbligatorio caricare: i documenti d’identità di tutto il nucleo familiare, le prove di residenza di tutto il nucleo familiare e basta un solo formulario per tutta la famiglia con le firme di entrambi i genitori.
  • Iscrizione A.I.R.E. di un minore convivente con un solo genitore -Essendo necessario l’assenso del genitore non convivente, anche se straniero, la richiesta di iscrizione A.I.R.E. di un minore convivente con un solo genitore deve essere effettuata eccezionalmente via posta cartacea. Per scarica il modello di iscrizione A.I.R.E. di un minore convivente con un solo genitore ·> [scarica qui] – La richiesta di iscrizione/variazione A.I.R.E. di un minore non convivente con entrambi i genitori deve essere sottoscritta da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale e corredata dalle copie dei documenti d’identità di entrambi i firmatari. In difetto dell’espressione di volontà di entrambi i genitori, la domanda dovrà essere comunque integrata con il foglio consenso non firmato e con le spiegazioni del mancato consenso. Il consenso deve essere attuale, ossia non più di 6 mesi dalla firma. Qualora l’interessato non possa fornire il consenso dell’altro genitore, ad esempio per morte dell’altro genitore o per provvedimento giurisdizionale interdittivo della sua genitorialità o perché il minore é stato riconosciuto da un solo genitore, dovrà fornire evidenza documentale della situazione dichiarata. Qualora l’interessato dichiari invece la semplice impossibilità di ottenere il consenso dell’altro genitore, ad esempio, nel caso di irreperibilità della stesso, dovrà fornire le ultime coordinate conosciute dove risulta potenzialmente rintracciabile, intendendo come tali non solo l’indirizzo, ma anche eventuali contatti telefonici o di posta elettronica.
  • Iscrizione A.I.R.E. di un neonato – Se un bambino nasce in Spagna e risiederà all’estero con entrambi i genitori o con un solo genitore, straniero o italiano, la sua iscrizione A.I.R.E. verrà effettuata automaticamente con la richiesta di trascrizione della nascita, senza necessità di presentare una specifica richiesta di iscrizione all’AIRE. Per accedere alla sezione della trascrizione dell’atto di nascita ·> [cliccare qui]
Approfondimenti
  • Si attira l’attenzione su quanto previsto dall’ art. 316 del Codice Civile italiano c.c. sulla responsabilità genitoriale sulla fissazione della residenza del minore e prevede che essa sia stabilita di comune accordo:

    “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.”
    In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.”

    La richiesta di iscrizione/variazione AIRE di un minore non convivente con entrambi i genitori occorre pertanto che sia: sottoscritta da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale; corredata dalle copie del documento di identità di entrambi i firmatari, anche quando inviata per posta o per via telematica.

    In difetto dell’espressione di volontà di entrambi i genitori, il genitore richiedente la iscrizione è tenuto ad integrare la domanda con il consenso mancante, che andrà prodotto nelle forme suindicate (presentato personalmente, per posta o per via telematica). Si segnala al riguardo che il consenso deve essere attuale, cioè espresso in tempi ravvicinati o comunque espressamente richiamarsi alla domanda di variazione della residenza.

    Qualora si dichiari l’impossibilità di avere l’altro consenso, ad esempio per morte dell’altro genitore o per provvedimento giurisdizionale interdittivo della sua genitorialità, o perché il minore è stato riconosciuto da un solo genitore, è tenuto a fornirne – ove non già presente negli atti presentati – documenti che provino tale condizione.

    Qualora si dichiari invece la semplice impossibilità di ottenere il consenso dell’altro genitore (non solo, ad esempio, nel caso di irreperibilità dello stesso, ma anche in caso di mero disinteresse) è comunque tenuto a fornire le ultime coordinate conosciute dove l’altro genitore risulta potenzialmente rintracciabile, intendendo come tali non solo l’indirizzo, ma anche eventuali contatti telefonici o di posta elettronica.