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Autoveicoli e Patenti di guida

Patenti di guida italiane

Gli Uffici Consolari accreditati in Paesi dell’Unione Europea non sono più abilitati al rilascio o rinnovo delle patenti di guida italiane. Tali competenze sono assegnate esclusivamente alle Autorità locali di ciascuno Stato membro, alle quali bisogna rivolgersi direttamente per verificare la validità o le eventuali proroghe della patente di guida all’interno dei rispettivi territori.

Il cittadino italiano che abbia stabilito la propria residenza in Spagna potrà:

  1. convertire la patente di guida italiana in una patente spagnola; tale operazione si denomina “canje” (attenzione: la conversione è una facoltà, non un obbligo, ma è consigliabile per motivi pratici);
  2. conservare la patente italiana fino a scadenza senza fare nulla (in questo caso si potrebbero verificare inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione, essendo necessario richiedere notizie allo Stato che ha inizialmente rilasciato la patente).

I cittadini italiani residenti in Spagna NON sono soggetti all’obbligo di rinnovo dopo 2 anni di residenza in Spagna stabilito dalla direttiva europea 2006/126/CE, in quanto la norma prevede l’obbligo di rinnovo solo per i titolari di patenti europee con scadenza superiore a 15 anni o indefinita, mentre la patente italiana dura 10 anni.

In ogni caso, alla scadenza, i cittadini italiani residenti in Spagna devono rinnovare la propria patente rivolgendosi esclusivamente alle Autorità locali (v. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 30 del 21 maggio 1999). È a tal fine necessario rivolgersi alla Jefatura Provincial de Tráfico della provincia di residenzahttp://www.dgt.es/

 

Patenti scadute o smarrite/rubate

Nel caso che la patente italiana sia scaduta, oppure a causa di smarrimento/furto della stessa ancora in corso di validità, il rilascio di una nuova patente nel territorio dell’Unione Europa è competenza esclusiva delle Autorità locali. In base alla direttiva europea 91/439 del 1991, la Jefatura de Tráfico spagnola può richiedere agli interessati un attestato di “possesso di patente” rilasciato dalle Autorità competenti dello stato membro che ha rilasciato la patente iniziale (si consiglia di verificare direttamente con le Autorità spagnole).

Tale attestato non può più essere rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari, in quanto competenti in tal senso sono esclusivamente l’Autorità centrale italiana o gli Uffici della Motorizzazione Civile. Pertanto, il titolare del documento, al fine di ottenere il richiesto attestato, dovrà presentare, direttamente o per il tramite di un proprio delegato, apposita istanza presso gli Uffici della Motorizzazione Civile italiana, corredata della documentazione attestante il versamento dell’imposta di bollo e dei diritti previsti da disposizioni di legge.

Poichè tale attività di certificazione non è legata né al luogo di residenza del richiedente, né all’Ufficio della Motorizzazione Civile che ha rilasciato la patente, l’utente potrà rivolgersi indifferentemente a qualsiasi Ufficio della Motorizzazione sul territorio nazionale.

 

Patenti di guida britanniche rilasciate per conversione di patenti italiane

Le Circolari n. 3401/2021 e n. 2285/2022, in deroga alla Circolare n. 504/2021 (disposizioni previste per le patenti extraeuropee) introducono una valutazione per le richieste di conversione. Per altre informazioni ·> [cliccare qui]

 

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Radiazione di autoveicoli con targa italiana (per definitiva esportazione)

Dal 1º gennaio 2020 la radiazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) per definitiva esportazione del veicolo all’estero non potrà più essere richiesta per il tramite della rete diplomatico/consolare.

Il nuovo art. 103 del Codice della Strada prevede che la cancellazione dal PRA per definitiva esportazione all’estero di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi sia disposta a condizione che i suddetti siano stati sottoposti a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di radiazione. Pertanto, dal 1º gennaio 2020, la radiazione dovra’ essere richiesta prima che il veicolo venga esportato, in modo da consentire il controllo dell’avvenuta revisione nei tempi stabiliti dalla legge. Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potra’ circolare su strada per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’art. 99 del Codice della Strada. In fase di prima applicazione della nuova disciplina il veicolo radiato sara’ munito anche della carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione. A partire dal 1 gennaio 2020, quindi, gli Uffici Consolari non potranno piu’ accettare richieste di cancellazione dal PRA di veicoli esportati all’estero in data successiva.

Per altre informazioni si suggerisce di visitare la pagina web dell’ACI ·> https://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto.html