I cittadini italiani che per legge si devono obbligatoriamente iscrivere all’AIRE sono:
• I cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi consecutivi; la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dall’espatrio.
A partire dal 1 gennaio 2024 (data di entrata in vigore della legge n. 213/2023, che ha modificato la legge 1228/1954) chi non rispetta il termine di 90 giorni è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative (da 200 a 1.000,00 euro per ogni anno di mancata iscrizione all’A.I.R.E.). L’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
• I cittadini che già risiedono all’estero, sia perché nati all’estero, sia per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo
Non devono iscrivere all’AIRE:
• Le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno (per es.: lavoratori stagionali, studenti Erasmus o altri corsi non superiori ad un anno accademico) e che devono quindi mantenere la residenza in Italia
• I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963
• I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale
• I militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero