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DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE (FIGLI MINORI NATI ALL’ESTERO DA CITTADINI IURE SANGUINIS)

La nuova normativa sulla cittadinanza contempla la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana anche se non si ha diritto per nascita nel seguente caso:

Figlio/a è minorenne alla data del 24 maggio 2025 di un cittadino/a italiano/a riconosciuto/a tramite domanda presentata entro il 27 marzo 2025. In questo caso la dichiarazione per il/la minore deve essere presentata entro il 31 maggio 2029 (e non più entro il 2026). Se nel frattempo il minore compie 18 anni, può essere presentata personalmente. (Art. 1, comma 1-ter, D.L. 36/2025)

A partire dalla scadenza del 31 maggio 2029 la domanda può essere presentata soltanto entro il terzo anno di età del minore. (Art. 4, comma 1-bis, lettera b), legge 91/1992)

A partire dal 1° gennaio 2026, le richieste di acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge sono gratuite e quindi non soggette al pagamento di alcun contributo.

In entrambi i casi devono concorrere le seguenti condizioni:

  • Uno dei due genitori è cittadino italiano per nascita;
  • Entrambi i genitori devono firmare una dichiarazione di volontà´ di acquisto presso la sede del Consolato Generale a Madrid (NON è possibile presentarla agli Uffici consolari onorari) previo appuntamento da fissare con Prenot@mi ed è soggetta alla verifica delle condizioni di cui sopra.
  • La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla dichiarazione.

Il giorno dell’appuntamento i genitori dovranno presentarsi con i seguenti documenti:

  • documento d’identità in vigore di entrambi;
  • la prova del possesso della cittadinanza italiana per nascita del genitore italiano (da richiedere al Comune di iscrizione AIRE: atto di nascita integrale oppure estratto dell’atto di nascita italiano con annotazioni oppure certificato di cittadinanza con menzione dell’acquisto per discendenza; per i riconoscimenti in via giudiziale è necessario produrre anche copia dell’ordinanza del Tribunale italiano);
  • se i genitori sono coniugati, la prova della registrazione dell’atto del matrimonio da richiedere al Comune di iscrizione dei genitori;
  • il passaporto straniero o un certificato di cittadinanza straniera del minore (o il riconoscimento dello status di apolide).

Questo documento È INDISPENSABILE.

Tale precisazione è volta ad assicurare l’applicazione corretta e uniforme della normativa (art. 4, comma 1-bis, legge 91/1992 e art.1, comma 1-ter, D.L. 36/2025) la quale prevede che il beneficio sia riservato a chi possieda formalmente lo status di “minore straniero o apolide”.

Eventuali dichiarazioni relative al possesso della cittadinanza straniera del minore devono essere prodotte in ORIGINALE e riportare un timbro ufficiale dell’ufficio che lo emette o un numero di registrazione;

  • l’atto di nascita originale del minore:

per i nati in Spagna:

  1. se nati durante il matrimonio: entrambi i seguenti documenti:

– atto di nascita integrale (“certificado de nacimiento literal original”);

– atto di nascita internazionale rilasciati dal Registro Civil spagnolo (“certificado de nacimiento plurilingue original”)

  1. b) se nati fuori dal matrimonio: entrambi i seguenti documenti:

– atto di nascita integrale (“certificado de nacimiento literal original”) CON TRADUZIONE UFFICIALE ALL’ITALIANO. Questo documento deve riportare entrambi i genitori nel campo “dichiaranti” a dimostrazione del riconoscimento effettuato da entrambi. Devono comparire chiaramente indicazioni come “los padres”, “ambos progenitores” o i nomi e cognomi di entrambi. Se compare solo uno dei genitori, bisogna chiedere una rettifica al Registro Civil per far aggiungere l’altro. Se non è possibile rettificare il certificato e nell’atto risulta indicato come dichiarante solo un genitore, è necessario richiedere al Registro Civil un documento chiamato “Testimonio del expediente tramitado para la inscripción”, che contiene la dichiarazione firmata da entrambi i genitori in cui si riconosce ufficialmente il figlio e si dà consenso reciproco. Anche questo documento va tradotto ufficialmente in italiano.

– atto di nascita internazionale rilasciati dal Registro Civil spagnolo (“certificado de nacimiento plurilingue original”)

per i nati in altri Paesi:

atto di nascita integrale rilasciato dall’Autorità competente munito di legalizzazione (Apostille dell’Aja o legalizzazione consolare per atti di Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja) e di traduzione ufficiale in lingua italiana. Nota bene: È necessario verificare sempre la correttezza della documentazione con il Consolato italiano territorialmente competente per emissione dell’atto consultando il relativo sito web. Le traduzioni devono essere effettuate e legalizzate (con apostille se previsto dalle norme locali, altrimenti dall’Ufficio consolare italiano territorialmente competente) nello Stato di emissione del documento straniero, oppure effettuate e asseverate presso un Tribunale o in Notaio in Italia. L’atto deve contenere il riconoscimento espresso da parte di entrambi i genitori.

  • “Empadronamiento” spagnolo. L’indirizzo deve coincidere con quello comunicato a questo Consolato Generale in sede di iscrizione anagrafica. In caso contrario lo stesso dovrà essere aggiornato tramite il portale FAST-IT al seguente link: https://serviziconsolari.esteri.it/home

TUTTI I DOCUMENTI SOPRAELENCATI DEVONO ESSERE PRESENTATI IN ORIGINALE E UNA FOTOCOPIA.

Contatto ufficio cittadinanza: cittadinanza.madrid@esteri.it.