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Dichiarazione di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge (figli minori nati all’estero da cittadini iure sanguinis)

In due casi, è possibile acquisire la cittadinanza italiana anche se non si ha diritto per nascita:

Caso 1 – Art. 4, comma 1-bis, legge 91/1992

  • Un genitore è cittadino italiano per nascita
  • Entrambi i genitori (o il tutore) firmano una dichiarazione entro 1 anno dalla nascita o dal riconoscimento del legame
  • La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla dichiarazione

Caso 2 – Art. 1, comma 1-ter, D.L. 36/2025

  • Il figlio è minorenne al 24 maggio 2025
  • È figlio di un cittadino italiano riconosciuto tramite domanda presentata entro il 27 marzo 2025
  • La dichiarazione va presentata entro il 31 maggio 2026
  • Se nel frattempo il minore compie 18 anni, può presentarla personalmente

La dichiarazione di volontà di acquisto si effettua personalmente da entrambi i genitori presso la sede del Consolato Generale a Madrid (NON è possibile presentarla agli Uffici consolari onorari) previo appuntamento da fissare con Prenot@mi ed è soggetta alla verifica delle condizioni di cui sopra e al pagamento di 250 € a favore del Ministero dell’Interno per ciascun minorenne, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.

Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992  + nome e cognome del minore  (inserire il nome e cognome del proprio figlio)
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane:  BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

 

Il giorno dell’appuntamento i genitori dovranno presentarsi con:

  1. il documento d’identità in vigore di entrambi;
  2. la ricevuta del bonifico bancario;
  3. la prova del possesso della cittadinanza italiana per nascita del genitore italiano (atto di nascita integrale oppure estratto dell’atto di nascita italiano con annotazioni oppure certificato di cittadinanza con menzione dell’acquisto per discendenza; per i riconoscimenti in via giudiziale è necessario produrre anche copia dell’ordinanza del Tribunale)
  4. il passaporto straniero o un certificato di cittadinanza straniera del minore (o il riconoscimento dello status di apolide)
  5. l’atto di nascita originale del minore:
    • per i nati in Spagna
    • a) se nati durante il matrimonio: atto di nascita integrale (“certificado de nacimiento literal original”) e atto di nascita internazionale rilasciati dal Registro Civil spagnolo (“certificado de nacimiento plurilingue original”)
    • b) se nati fuori dal matrimonio: atto di nascita integrale (“certificado de nacimiento literal original”) CON TRADUZIONE UFFICIALE ALL’ITALIANO e atto di nascita internazionale rilasciati dal Registro Civil spagnolo (“certificado de nacimiento plurilingue original”). Il certificado literal deve riportare entrambi i genitori nel campo “dichiaranti” a dimostrazione del riconoscimento effettuato da entrambi. Devono comparire chiaramente indicazioni come “los padres”, “ambos progenitores” o i nomi e cognomi di entrambi. Se compare solo uno dei genitori, bisogna chiedere una rettifica al Registro Civil per far aggiungere l’altro. Se non è possibile rettificare il certificato e nell’atto risulta indicato come dichiarante solo un genitore, è necessario richiedere al Registro Civil un documento chiamato “Testimonio del expediente tramitado para la inscripción”, che contiene la dichiarazione firmata da entrambi i genitori in cui si riconosce ufficialmente il figlio e si dà consenso reciproco. Anche questo documento va tradotto ufficialmente in italiano.
    • per i nati in altri Paesiatto di nascita integrale rilasciato dall’Autorità competente munito di legalizzazione (Apostille dell’Aja o legalizzazione consolare per atti di Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja) e di traduzione ufficiale in lingua italiana. Nota bene: È necessario verificare sempre la correttezza della documentazione con il Consolato italiano territorialmente competente per emissione dell’atto consultando il relativo sito web. Le traduzioni devono essere effettuate e legalizzate (con apostille se previsto dalle norme locali, altrimenti dall’Ufficio consolare italiano territorialmente competente) nello Stato di emissione del documento straniero, oppure effettuate e asseverate presso un Tribunale o in Notaio in Italia. L’atto deve contenere il riconoscimento espresso da parte di entrambi i genitori.