La nuova normativa sulla cittadinanza contempla la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana anche se non si ha diritto per nascita nel seguente caso:
Figlio/a è minorenne alla data del 24 maggio 2025 di un cittadino/a italiano/a riconosciuto/a tramite domanda presentata entro il 27 marzo 2025. In questo caso la dichiarazione per il/la minore deve essere presentata entro il 31 maggio 2029 (e non più entro il 2026). Se nel frattempo il minore compie 18 anni, può essere presentata personalmente. (Art. 1, comma 1-ter, D.L. 36/2025)
A partire dalla scadenza del 31 maggio 2029 la domanda può essere presentata soltanto entro il terzo anno di età del minore. (Art. 4, comma 1-bis, lettera b), legge 91/1992)
A partire dal 1° gennaio 2026, le richieste di acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge sono gratuite e quindi non soggette al pagamento di alcun contributo.
In entrambi i casi devono concorrere le seguenti condizioni:
- Uno dei due genitori è cittadino italiano per nascita;
- Entrambi i genitori devono firmare una dichiarazione di volontà´ di acquisto presso la sede del Consolato Generale a Madrid (NON è possibile presentarla agli Uffici consolari onorari) previo appuntamento da fissare con Prenot@mi ed è soggetta alla verifica delle condizioni di cui sopra.
- La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla dichiarazione.
Il giorno dell’appuntamento i genitori dovranno presentarsi con i seguenti documenti:
- documento d’identità in vigore di entrambi;
- la prova del possesso della cittadinanza italiana per nascita del genitore italiano (da richiedere al Comune di iscrizione AIRE: atto di nascita integrale oppure estratto dell’atto di nascita italiano con annotazioni oppure certificato di cittadinanza con menzione dell’acquisto per discendenza; per i riconoscimenti in via giudiziale è necessario produrre anche copia dell’ordinanza del Tribunale italiano);
- se i genitori sono coniugati, la prova della registrazione dell’atto del matrimonio da richiedere al Comune di iscrizione dei genitori;
- il passaporto straniero o un certificato di cittadinanza straniera del minore (o il riconoscimento dello status di apolide).
Questo documento È INDISPENSABILE.
Tale precisazione è volta ad assicurare l’applicazione corretta e uniforme della normativa (art. 4, comma 1-bis, legge 91/1992 e art.1, comma 1-ter, D.L. 36/2025) la quale prevede che il beneficio sia riservato a chi possieda formalmente lo status di “minore straniero o apolide”.
Eventuali dichiarazioni relative al possesso della cittadinanza straniera del minore devono essere prodotte in ORIGINALE e riportare un timbro ufficiale dell’ufficio che lo emette o un numero di registrazione;
- l’atto di nascita originale del minore:
per i nati in Spagna:
- se nati durante il matrimonio: entrambi i seguenti documenti:
– atto di nascita integrale (“certificado de nacimiento literal original”);
– atto di nascita internazionale rilasciati dal Registro Civil spagnolo (“certificado de nacimiento plurilingue original”)
- b) se nati fuori dal matrimonio: entrambi i seguenti documenti:
– atto di nascita integrale (“certificado de nacimiento literal original”) CON TRADUZIONE UFFICIALE ALL’ITALIANO. Questo documento deve riportare entrambi i genitori nel campo “dichiaranti” a dimostrazione del riconoscimento effettuato da entrambi. Devono comparire chiaramente indicazioni come “los padres”, “ambos progenitores” o i nomi e cognomi di entrambi. Se compare solo uno dei genitori, bisogna chiedere una rettifica al Registro Civil per far aggiungere l’altro. Se non è possibile rettificare il certificato e nell’atto risulta indicato come dichiarante solo un genitore, è necessario richiedere al Registro Civil un documento chiamato “Testimonio del expediente tramitado para la inscripción”, che contiene la dichiarazione firmata da entrambi i genitori in cui si riconosce ufficialmente il figlio e si dà consenso reciproco. Anche questo documento va tradotto ufficialmente in italiano.
– atto di nascita internazionale rilasciati dal Registro Civil spagnolo (“certificado de nacimiento plurilingue original”)
per i nati in altri Paesi:
atto di nascita integrale rilasciato dall’Autorità competente munito di legalizzazione (Apostille dell’Aja o legalizzazione consolare per atti di Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja) e di traduzione ufficiale in lingua italiana. Nota bene: È necessario verificare sempre la correttezza della documentazione con il Consolato italiano territorialmente competente per emissione dell’atto consultando il relativo sito web. Le traduzioni devono essere effettuate e legalizzate (con apostille se previsto dalle norme locali, altrimenti dall’Ufficio consolare italiano territorialmente competente) nello Stato di emissione del documento straniero, oppure effettuate e asseverate presso un Tribunale o in Notaio in Italia. L’atto deve contenere il riconoscimento espresso da parte di entrambi i genitori.
- “Empadronamiento” spagnolo. L’indirizzo deve coincidere con quello comunicato a questo Consolato Generale in sede di iscrizione anagrafica. In caso contrario lo stesso dovrà essere aggiornato tramite il portale FAST-IT al seguente link: https://serviziconsolari.esteri.it/home
TUTTI I DOCUMENTI SOPRAELENCATI DEVONO ESSERE PRESENTATI IN ORIGINALE E UNA FOTOCOPIA.
Contatto ufficio cittadinanza: cittadinanza.madrid@esteri.it.