{"id":91,"date":"2023-04-03T19:29:59","date_gmt":"2023-04-03T17:29:59","guid":{"rendered":"https:\/\/consolatozurigo.esteri.it\/?page_id=91"},"modified":"2023-11-30T09:54:40","modified_gmt":"2023-11-30T08:54:40","slug":"autoveicoli-e-patenti-di-guida","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consmadrid.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/altri-servizi\/autoveicoli-e-patenti-di-guida\/","title":{"rendered":"Autoveicoli e Patenti di guida"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Patenti di guida italiane<br \/>\n<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Gli Uffici Consolari accreditati\u00a0<strong>in Paesi dell&#8217;Unione Europea\u00a0<\/strong>non sono pi\u00f9\u00a0abilitati al rilascio o rinnovo delle patenti di guida italiane. Tali competenze sono assegnate esclusivamente alle\u00a0<strong>Autorit\u00e0 locali<\/strong> di ciascuno Stato membro, alle quali bisogna rivolgersi direttamente per verificare la validit\u00e0 o le eventuali proroghe della patente di guida all\u2019interno dei rispettivi territori.<\/p>\n<p>Il cittadino italiano che abbia\u00a0<strong>stabilito la propria residenza in Spagna<\/strong>\u00a0potr\u00e0:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>convertire<\/strong>\u00a0<strong>la patente di guida italiana in una patente spagnola<\/strong>; tale operazione si denomina &#8220;canje&#8221; (attenzione: la conversione \u00e8 una facolt\u00e0, non un obbligo,\u00a0ma \u00e8 consigliabile per motivi pratici);<\/li>\n<li><strong>conservare la\u00a0patente italiana fino a scadenza\u00a0<\/strong>senza fare nulla (in questo caso si potrebbero verificare inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione, essendo necessario richiedere notizie allo Stato che ha inizialmente rilasciato la patente).<\/li>\n<\/ol>\n<p>I cittadini italiani residenti in Spagna NON sono soggetti all\u2019obbligo di rinnovo dopo 2 anni di residenza in Spagna stabilito dalla direttiva europea 2006\/126\/CE, in quanto la norma prevede l\u2019obbligo di rinnovo solo per i titolari di patenti europee con scadenza superiore a 15 anni o indefinita, mentre la patente italiana dura 10 anni.<\/p>\n<p>In ogni caso,\u00a0<strong>alla scadenza<\/strong>, i cittadini italiani residenti in Spagna\u00a0<strong>devono rinnovare la propria patente rivolgendosi esclusivamente alle Autorit\u00e0 locali\u00a0<\/strong>(v. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 30 del 21 maggio 1999). \u00c8 a tal fine necessario rivolgersi alla\u00a0<strong>Jefatura Provincial de Tr\u00e1fico della provincia di residenza<\/strong>:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.dgt.es\/\">http:\/\/www.dgt.es\/<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Patenti scadute o smarrite\/rubate<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Nel caso che la patente italiana sia\u00a0<strong>scaduta<\/strong>, oppure a causa di\u00a0<strong>smarrimento\/furto<\/strong>\u00a0della stessa ancora in corso di validit\u00e0, il rilascio di una nuova patente nel territorio dell&#8217;Unione Europa \u00e8\u00a0<strong>competenza esclusiva delle Autorit\u00e0 locali<\/strong>. In base alla direttiva europea 91\/439 del 1991, la Jefatura de Tr\u00e1fico spagnola pu\u00f2 richiedere agli interessati un attestato di &#8220;possesso di patente&#8221; rilasciato dalle Autorit\u00e0 competenti dello stato membro che ha rilasciato la patente iniziale (si consiglia di verificare direttamente con le Autorit\u00e0 spagnole).<\/p>\n<p>Tale attestato non pu\u00f2 pi\u00f9 essere rilasciato dalle\u00a0Rappresentanze diplomatico-consolari, in quanto competenti in tal senso sono esclusivamente l&#8217;Autorit\u00e0 centrale italiana o gli Uffici della Motorizzazione Civile. Pertanto, il titolare del documento, al fine di ottenere il richiesto attestato,\u00a0<strong>dovr\u00e0 presentare, direttamente o per il tramite di un proprio delegato, apposita istanza presso gli Uffici della Motorizzazione Civile italiana,<\/strong>\u00a0corredata della documentazione attestante il versamento dell&#8217;imposta di bollo e dei diritti previsti da disposizioni di legge.<\/p>\n<p>Poich\u00e8 tale attivit\u00e0 di certificazione non\u00a0\u00e8 legata n\u00e9 al luogo di residenza del richiedente, n\u00e9 all&#8217;Ufficio della Motorizzazione Civile che ha rilasciato la patente, l&#8217;utente potr\u00e0 rivolgersi\u00a0<strong>indifferentemente a qualsiasi Ufficio della Motorizzazione sul territorio nazionale<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Patenti di guida britanniche rilasciate per conversione di patenti italiane<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Le Circolari n. 3401\/2021 e n. 2285\/2022, in deroga alla Circolare n. 504\/2021 (disposizioni previste per le patenti extraeuropee) introducono una valutazione per le richieste di conversione. Per altre informazioni \u00b7&gt; [<a href=\"https:\/\/consmadrid.esteri.it\/consolato_madrid\/resource\/doc\/2022\/02\/patenti_guidabritanniche.pdf\"><strong>cliccare qui<\/strong><\/a>]<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>Radiazione di autoveicoli con targa italiana (per definitiva esportazione)<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>Dal 1\u00ba gennaio 2020 la radiazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) per definitiva esportazione del veicolo all&#8217;estero non potr\u00e0 pi\u00f9 essere richiesta per il tramite della rete diplomatico\/consolare.<\/strong><\/p>\n<p>Il nuovo art. 103 del Codice della Strada prevede che la cancellazione dal PRA per definitiva esportazione all&#8217;estero di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi sia disposta a condizione che i suddetti siano stati sottoposti a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di radiazione. Pertanto,\u00a0<strong>dal 1\u00ba gennaio 2020<\/strong>, la radiazione dovra&#8217; essere richiesta\u00a0<strong>prima che il veicolo venga esportato<\/strong>, in modo da consentire il controllo dell&#8217;avvenuta revisione nei tempi stabiliti dalla legge. Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato\u00a0<strong>potra&#8217; circolare su strada per raggiungere i transiti di confine per l&#8217;esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria<\/strong>\u00a0prevista dall&#8217;art. 99 del Codice della Strada. In fase di prima applicazione della nuova disciplina il veicolo radiato sara&#8217; munito anche della carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione.\u00a0A partire dal 1 gennaio 2020, quindi,\u00a0gli Uffici Consolari non potranno piu&#8217; accettare richieste di cancellazione dal PRA di veicoli esportati all&#8217;estero in data successiva.<\/p>\n<p><strong>Per altre informazioni si suggerisce di visitare la pagina web dell&#8217;ACI<\/strong>\u00a0\u00b7&gt;\u00a0<a href=\"https:\/\/www.aci.it\/i-servizi\/guide-utili\/guida-pratiche-auto.html\">https:\/\/www.aci.it\/i-servizi\/guide-utili\/guida-pratiche-auto.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Patenti di guida italiane Gli Uffici Consolari accreditati\u00a0in Paesi dell&#8217;Unione Europea\u00a0non sono pi\u00f9\u00a0abilitati al rilascio o rinnovo delle patenti di guida italiane. 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