{"id":5263,"date":"2025-02-10T14:47:26","date_gmt":"2025-02-10T13:47:26","guid":{"rendered":"https:\/\/consmadrid.esteri.it\/?page_id=5263"},"modified":"2025-09-17T17:32:16","modified_gmt":"2025-09-17T15:32:16","slug":"cittadinanza-per-discendenza-iure-sanguinis","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consmadrid.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-discendenza-iure-sanguinis\/","title":{"rendered":"Cittadinanza per discendenza (iure sanguinis)"},"content":{"rendered":"<p>Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74. La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale \u00e8 disponibile nel sito: <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig\">LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 \u2013 Normattiva<\/a>.<\/p>\n<p>ATTENZIONE! Tale procedura \u00e8 dedicata ai richiedenti\u00a0<strong>maggiorenni<\/strong>\u00a0che intendono acquistare la cittadinanza italiana <em>iure sanguinis<\/em>; per i minori si invita a consultare la pagina <a href=\"https:\/\/consmadrid.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/trascrizione-atti-di-nascita\/\">Registrazione nascita\u00a0<\/a><\/p>\n<p>In base alla nuova legge n.91 del 1992, chi \u00e8\u00a0<strong>nato all\u2019estero<\/strong>\u00a0da un genitore cittadino italiano\u00a0<strong><u>non \u00e8 automaticamente<\/u>\u00a0cittadino italiano;\u00a0<\/strong>lo \u00e8 solo se ricorre\u00a0almeno una delle seguenti condizioni:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>a) il genitore cittadino italiano ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l\u2019acquisizione della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio\/a.<\/strong><br \/>\nNon rilevano la residenza in Italia prima dell\u2019acquisto della cittadinanza italiana, n\u00e9 la residenza in Italia del genitore straniero.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>b) un genitore o un nonno\/a possiede \u2013 o possedeva al momento della sua morte \u2013 esclusivamente la cittadinanza italiana<\/strong>, alla data della nascita dell\u2019interessato. Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.<\/p>\n<p>Possono presentare domanda di riconoscimento presso questo Consolato Generale i residenti in Andaluc\u00eda, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Le\u00f3n, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y Pa\u00eds Vasco, Ceuta y Melilla.<\/p>\n<p>I residenti in Catalu\u00f1a, Arag\u00f3n, Comunidad Valenciana, Murcia e Isole Baleari devono rivolgersi al <a href=\"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/\">Consolato Generale a Barcellona<\/a>.<\/p>\n<p>I residenti alle Isole Canarie devono rivolgersi al <a href=\"https:\/\/consarona.esteri.it\/\">Vice Consolato ad Arona<\/a>.<\/p>\n<p>Il richiedente deve essere in possesso di un documento valido che provi la sua <strong>stabile residenza in Spagna<\/strong>, nella circoscrizione di questo Consolato Generale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Documentazione da presentare<\/strong><\/p>\n<p>La seguente documentazione deve essere presentata\u00a0<strong>per intero<\/strong> ed a partire dall&#8217;avo (<strong>genitore o nonno\/a<\/strong> nato in Italia), anche se esiste un riconoscimento di cittadinanza di un altro familiare prossimo, effettuato presso un altro Consolato o presso un Comune italiano:<\/p>\n<ol>\n<li><strong> DOCUMENTAZIONE DELL&#8217;AVO (nonno\/a o genitore nato in Italia ed emigrato all&#8217;estero)<\/strong>:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>estratto dell&#8217;atto di nascita rilasciato dal Comune italiano, in originale e con indicazione della paternit\u00e0 e della maternit\u00e0; o, in mancanza di tale documento, atto di battesimo in originale autenticato dalla Curia competente e dichiarazione del Comune italiano sull\u2019inesistenza dei registri di stato civile nell\u2019anno di nascita dell\u2019ascendente;<\/li>\n<li>atto di matrimonio (in originale, apostillato e tradotto all&#8217;italiano)<\/li>\n<li>atto di morte, se deceduto (in originale, apostillato e tradotto all&#8217;italiano)<\/li>\n<li>certificato di non-naturalizzazione del\/dei Paese\/i dove \u00e8 stato residente, con tutti gli eventuali cambiamenti del nome e del cognome (in originale, apostillato e tradotto all&#8217;italiano). In caso di Paesi che non rilasciano certificati di non naturalizzazione tale circostanza potr\u00e0 essere provata con altra documentazione (a titolo esemplificativo, per la Spagna, certificato negativo di iscrizione presso il Registro Civil; certificato di non iscrizione alle liste elettorali).\n<ul>\n<li>Nel caso in cui l&#8217;avo si fosse naturalizzato, \u00e8 necessario presentare l&#8217;atto di naturalizzazione (o Gazzetta Ufficiale dello stato) allo scopo di verificare la data esatta di acquisizione della cittadinanza straniera; <strong>la naturalizzazione dell&#8217;avo italiano potrebbe comportare la perdita del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana da parte dei discendenti<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>SE L&#8217;AVO \u00c8 IL GENITORE, e lo stesso non \u00e8 esclusivamente cittadino italiano, certificato storico di residenza per dimostrare l\u2019avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> DOCUMENTAZIONE DEL GENITORE (SE L&#8217;AVO \u00c8 IL NONNO\/A)<\/strong>:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>atto di nascita (in originale, apostillato e tradotto all&#8217;italiano)<\/li>\n<li>atto di matrimonio (in caso di persone sposata) (in originale, apostillato e tradotto all&#8217;italiano)<\/li>\n<li>atto di morte, in caso di un deceduto (in originale, apostillato e tradotto all&#8217;italiano)<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong> RICHIEDENTE:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>istanza &gt; [<a href=\"https:\/\/consmadrid.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/modellodomandaIURESANGUINIS_17.09.2025.pdf\"><em><strong>cliccare qui<\/strong><\/em><\/a>]<\/li>\n<li>copia del documento d&#8217;identit\u00e0<\/li>\n<li>atto di nascita (in originale, apostillato e tradotto all&#8217;italiano)<\/li>\n<li>eventuale atto di matrimonio e\/o divorzio (in originale, apostillato e tradotto all&#8217;italiano) con fotocopia del passaporto del coniuge<\/li>\n<li>prova di residenza nella circoscrizione di questo Consolato Generale:\n<ul>\n<li>Per cittadini spagnoli: DNI e certificado de empadronamiento aggiornato, emesso non oltre 3 mesi prima dell\u2019appuntamento.<\/li>\n<li>Per cittadini UE: certificado de registro de ciudadano de la Uni\u00f3n (c.d. &#8220;NIE verde&#8221;) e certificado de empadronamiento aggiornato, emesso pochi giorni prima dell\u2019appuntamento.<\/li>\n<li>Per cittadini extra-UE: TIE in corso di validit\u00e0 e certificado de empadronamiento aggiornato, emesso pochi giorni prima dell\u2019appuntamento.<br \/>\nNon si accettano visti di turismo o di studio o NIE\/NIF per studio o altre cause di permanenza temporanea in Spagna.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>L\u2019Ufficio si riserva di richiedere ulteriori evidenze e documentazione di supporto una volta valutato il caso.\u00a0I documenti originali richiesti non hanno scadenza\u00a0e non verranno restituiti.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>COME PRENOTARE L\u2019APPUNTAMENTO<\/strong><\/p>\n<p>Unicamente attraverso il sistema\u00a0<a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/\">Prenot@Mi<\/a>.<\/p>\n<p>L&#8217;appuntamento \u00e8 individuale, ovvero ogni richiedente dovr\u00e0 prenotare il proprio appuntamento.<\/p>\n<p><strong>Dieci giorni prima dell\u2019appuntamento, il richiedente ricever\u00e0 una mail con la richiesta di conferma dell\u2019appuntamento stesso<\/strong>.\u00a0<strong>La mancata riconferma comporter\u00e0 la cancellazione automatica dell\u2019appuntamento da parte del sistema.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>TARIFFA CONSOLARE<\/strong><\/p>\n<p>Le istanze di cittadinanza<em> iure sanguinis<\/em> sono soggette al pagamento di 600 EURO. Il pagamento deve essere effettuato il giorno dell&#8217;appuntamento con carta di debito emessa in un Paese UE. <strong>Si precisa che il pagamento \u00e8 svincolato dall\u2019esito della pratica e NON \u00e8 rimborsabile.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74. La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale \u00e8 disponibile nel sito: LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 \u2013 Normattiva. ATTENZIONE! 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