{"id":314,"date":"2023-10-13T11:36:41","date_gmt":"2023-10-13T09:36:41","guid":{"rendered":"https:\/\/consmadrid.esteri.it\/?page_id=314"},"modified":"2025-10-23T16:54:25","modified_gmt":"2025-10-23T14:54:25","slug":"trascrizione-atti-di-nascita","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consmadrid.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/trascrizione-atti-di-nascita\/","title":{"rendered":"Trascrizione atti di nascita"},"content":{"rendered":"<div class=\"sr-only\">La legge di conversione N. 74\/2025 di conversione del decreto-legge N. 36\/2025 ha riformato la <strong>legge 5 febbraio 1992, n. 91<\/strong>, il cui nuovo testo integrale \u00e8 disponibile al seguente\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig=\">link<\/a><\/div>\n<div>\n<p>Pertanto, in base alla nuova legge n. 91 del 1992 <strong><u>\u00e8 riconosciuto cittadino italiano\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0(dalla nascita)<\/u><\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>il minore\u00a0<strong>nato in Italia<\/strong>\u00a0in qualsiasi data da genitore italiano;<\/li>\n<li>il minore che ha esclusivamente la cittadinanza italiana<strong>, ossia che<\/strong>\u00a0<strong>non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza;<\/strong><\/li>\n<li>il minore che rientra in\u00a0<strong>uno dei casi<\/strong>\u00a0elencati nelle\u00a0<strong>lettere a), a-bis), b), c) e d) dell\u2019articolo 3-bis<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u2014 \u2014 \u2014<\/p>\n<p><strong>A. ISTANZE PERVENUTE ENTRO IL 27 MARZO 2025<\/strong><\/p>\n<p><strong>Solo le domande di trascrizione di atti di nascita presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, <u>seguono la normativa precedente.<\/u><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<p>Per domande <em>\u201cpresentate\u201d<\/em>\u00a0si intende:<\/p>\n<div>\n<ul>\n<li>Le istanze di trascrizione di atti di nascita spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;<\/li>\n<li>Le istanze di trascrizione di atti di nascita spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e protocollate in arrivo dall\u2019Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>B &#8211; ISTANZE PERVENUTE DAL 28 MARZO 2025<\/strong><\/p>\n<p>In base alle nuove disposizioni il minore\u00a0<u>nato all\u2019estero<\/u> da genitore\/i italiano\/i \u00e8 cittadino italiano se ricorre una delle seguenti condizioni:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>un genitore ha esclusivamente la cittadinanza italiana <\/strong>(da dimostrare con certificati ufficiali rilasciati dalle autorit\u00e0 straniere: es. certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza straniera, certificato di non iscrizione alle liste elettorali) OPPURE<\/li>\n<li><strong>un nonno\/nonna ha al momento della nascita del minore<\/strong> \u2013 o aveva al momento della sua morte \u2013 <strong>esclusivamente la cittadinanza italiana <\/strong>(da dimostrare con certificati ufficiali rilasciati dalle autorit\u00e0 straniere: es. certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza straniera, certificato di non iscrizione alle liste elettorali) OPPURE<\/li>\n<li><strong>il minore non possiede e non pu\u00f2 possedere un\u2019altra cittadinanza<\/strong> (inclusi i casi di cittadinanza straniera trasmessa automaticamente o per nascita nel territorio straniero). <strong><em><u>IMPORTANTE<\/u><\/em><\/strong><em>:<\/em> Anche se i genitori decidono <strong>di non registrare il figlio per l\u2019altra cittadinanza<\/strong>, il minore <strong>viene comunque considerato cittadino straniero<\/strong> se ha diritto a ottenerla automaticamente \u2192 <strong>in questo caso, la cittadinanza italiana non si trasmette<\/strong>; OPPURE<\/li>\n<li><strong>il genitore italiano \u00e8 stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi\u00a0dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio\/a<\/strong> ( da dimostrare con <u>certificato storico di residenza<\/u> da richiedere al Comune\/i italiano\/i dove si \u00e8 risieduto). <span style=\"text-decoration: underline;\">Nota bene<\/span>: Non ha rilevanza la residenza in Italia prima dell&#8217;acquisto della cittadinanza italiana, n\u00e9 la residenza in Italia del genitore straniero.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Si raccomanda di inviare la richiesta di trascrizione dell\u2019atto di nascita del minore\u00a0esclusivamente se in possesso dei requisiti.<\/p>\n<p>Questo Consolato Generale emetter\u00e0 formale provvedimento di preavviso di diniego in presenza di domande inviate incomplete.<\/p>\n<p>Qualora non si rientri in una delle categorie sopra esposte, si raccomanda di leggere le informazioni alla pagina \u201c<a href=\"https:\/\/consmadrid.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero\">DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER I MINORI STRANIERI FIGLI DI CITTADINI ITALIANI PER NASCITA (IURE SANGUINIS)<\/a>\u201d, procedura che in alcuni casi permette l\u2019acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge.<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p><strong>COME PRESENTARE LA DOMANDA<\/strong><\/p>\n<p><strong>a)<\/strong> Per posta al Consolato Generale d\u2019Italia di Madrid, Calle Agust\u00edn de Betancourt n.3, 28003 Madrid<\/p>\n<p><strong>b)<\/strong>\u00a0Presso l\u2019Ufficio Onorario competente per la localit\u00e0 di residenza \u00b7&gt; [<a href=\"https:\/\/consmadrid.esteri.it\/it\/chi-siamo\/la-rete-consolare\/\"><strong>cliccare qui<\/strong><\/a>]<\/p>\n<p><strong>c)<\/strong> <strong>direttamente al proprio Comune di iscrizione AIRE<\/strong>\u00a0(in questo caso \u00e8 necessario rivolgersi all\u2019Ufficio di Stato Civile comunale)<\/p>\n<p>Il Consolato Generale potr\u00e0 richiedere ulteriore documentazione integrativa a verifica della sussistenza dei requisiti di legge a seconda della casistica in cui ricade.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER I FIGLI NATI DURANTE IL MATRIMONIO: <\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Modulo di richiesta compilato e firmato\u00a0\u00b7&gt; [<a href=\"https:\/\/consmadrid.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/rich-trascriz-nascita-unico-2025-ver-23.10.pdf\"><em>scarica qui<\/em><\/a>]<\/li>\n<li>Copie dei documenti\u00a0d\u2019identit\u00e0 dei genitori<\/li>\n<li>Documentazione che prova il possesso dei requisiti di cui ai punti 1 oppure 2 oppure 3 oppure 4 del paragrafo B<\/li>\n<li>Atto di nascita originale:<br \/>\na)\u00a0<strong>per i nati in Spagna:\u00a0<\/strong>atto di nascita integrale (\u201ccertificado de nacimiento literal original\u201d) e atto di nascita internazionale rilasciati dal Registro Civil spagnolo (\u201ccertificado de nacimiento plurilingue original\u201d)<br \/>\nb)\u00a0<strong>per i nati in altri Paesi UE<\/strong>: atti di nascita in formato internazionale\/plurilingue ai sensi del Regolamento UE 1191\/2016<br \/>\nc)\u00a0<strong>per i nati in Paesi extra UE:\u00a0<\/strong>atto di nascita integrale rilasciato dall\u2019Autorit\u00e0 competente\u00a0<u>munito di legalizzazione<\/u>\u00a0(Apostille dell\u2019Aja o legalizzazione consolare per atti di Paesi non aderenti alla Convenzione dell\u2019Aja) e di\u00a0<u>traduzione ufficiale in lingua italiana<\/u>. \u00c8 necessario verificare sempre la correttezza della documentazione con il Consolato italiano territorialmente competente per emissione dell&#8217;atto consultando il relativo sito web.<\/li>\n<li>Richiesta di trascrizione dell\u2019atto di matrimonio <a href=\"https:\/\/consmadrid.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/trascrizione-atti-di-matrimonio\/\">(<em>clicca qui<\/em>)<\/a>, ove non gi\u00e0 presentata.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER I FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO: <\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Modulo di richiesta compilato e firmato\u00a0\u00b7&gt; [<a href=\"https:\/\/consmadrid.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/rich-trascriz-nascita-unico-2025-ver-23.10.pdf\"><em>scarica qui<\/em><\/a>]<\/li>\n<li>Copie dei documenti\u00a0d\u2019identit\u00e0 dei genitori<\/li>\n<li>Documentazione che prova il possesso dei requisiti di cui ai punti 1 oppure 2 oppure 3 oppure 4 del paragrafo B<\/li>\n<li>Atto di nascita originale:\n<ul>\n<li><strong>per i nati in Spagna: <\/strong>atto di nascita integrale (\u201ccertificado de nacimiento literal original\u201d) CON TRADUZIONE UFFICIALE ALL\u2019ITALIANO e atto di nascita internazionale rilasciati dal Registro Civil spagnolo (\u201ccertificado de nacimiento plurilingue original\u201d). Il certificado literal <u>deve riportare entrambi i genitori nel campo \u201cdichiaranti\u201d a dimostrazione del riconoscimento effettuato da entrambi<\/u>. Devono comparire chiaramente indicazioni come \u201clos padres\u201d, \u201cambos progenitores\u201d o i nomi e cognomi di entrambi.\u00a0Se compare solo uno dei genitori, bisogna chiedere una rettifica al Registro Civil per far aggiungere l\u2019altro. Se non \u00e8 possibile rettificare il certificato e nell\u2019atto risulta indicato come dichiarante solo un genitore, \u00e8 necessario richiedere al Registro Civil un documento chiamato \u201cTestimonio del expediente tramitado para la inscripci\u00f3n\u201d, che contiene la dichiarazione firmata da entrambi i genitori in cui si riconosce ufficialmente il figlio e si d\u00e0 consenso reciproco. Anche questo documento va tradotto ufficialmente in italiano.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>per i nati in altri Paesi: <\/strong>atto di nascita integrale rilasciato dall\u2019Autorit\u00e0 competente <u>munito di legalizzazione<\/u> (Apostille dell\u2019Aja o legalizzazione consolare per atti di Paesi non aderenti alla Convenzione dell\u2019Aja) <u>e di traduzione ufficiale in lingua italiana<\/u>. Nota bene: le traduzioni devono essere effettuate e legalizzate (con apostille se previsto dalle norme locali, altrimenti dall\u2019Ufficio consolare italiano territorialmente competente) nello Stato di emissione del documento straniero, oppure effettuate e asseverate presso un Tribunale o in Notaio in Italia. L\u2019atto deve contenere il riconoscimento espresso da parte di entrambi i genitori. \u00c8 necessario verificare sempre la correttezza della documentazione con il Consolato italiano territorialmente competente per emissione dell&#8217;atto consultando il relativo sito web.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>FIGLIO NATO IN UNA COPPIA DELLO STESSO SESSO<\/strong><\/p>\n<p>Se il bambino \u00e8 nato all\u2019interno di una coppia omogenitoriale, \u00e8 necessario dimostrare il rapporto biologico con il genitore italiano. Occorre presentare il documento medico chiamato \u201cParte del Facultativo que asisti\u00f3 al nacimiento\u201d, in originale e con traduzione ufficiale.<\/p>\n<p><strong>La legge italiana non consente la trascrizione di atti relativi a figli nati tramite gestazione per altri (c.d. surrogata).<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>ISCRIZIONE AIRE<\/strong><\/p>\n<div>\n<p>Se il minore vive in Spagna, sar\u00e0 automaticamente iscritto all\u2019AIRE insieme alla trascrizione della nascita.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informazioni relative al cognome ed al nome del proprio figlio<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>COGNOME<\/strong>\n<ul>\n<li>In seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 ottobre 2008, l\u2019atto di nascita di un cittadino italiano formato in uno Stato Membro dell\u2019Unione Europea (e quindi anche in Spagna) viene trascritto in Italia riportando il cognome attribuito in base alle leggi di quello stesso Stato, anche laddove in esso sia vigente una disciplina del cognome difforme da quella prevista dall&#8217;ordinamento italiano.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>NOME<\/strong>\n<ul>\n<li>Ai sensi dell&#8217;art. 34 del DPR 396\/2000, \u00e8 vietato imporre al proprio figlio lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. I nomi stranieri devono essere espressi in lettere dell&#8217;alfabeto italiano, con estensione alle lettere J, K, X, Y, W. Se il genitore intende dare al bambino un nome in violazione ai divieti stabiliti, l&#8217;ufficiale dello stato civile del Comune lo avverte del divieto e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, forma l&#8217;atto e ne d\u00e0 immediata notizia al Procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e pu\u00f2 essere composto da uno o pi\u00f9 elementi, anche separati, e comunque non superiori a tre. A tal fine, si ritiene opportuno consigliare ai genitori di evitare di imporre ai propri figli nomi che possono trarre in equivoco circa il sesso degli stessi.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La legge di conversione N. 74\/2025 di conversione del decreto-legge N. 36\/2025 ha riformato la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale \u00e8 disponibile al seguente\u00a0link Pertanto, in base alla nuova legge n. 91 del 1992 \u00e8 riconosciuto cittadino italiano\u00a0iure sanguinis\u00a0(dalla nascita): il minore\u00a0nato in Italia\u00a0in qualsiasi data da genitore italiano; [&hellip;]","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":86,"menu_order":1,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-314","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consmadrid.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/314","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consmadrid.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/consmadrid.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consmadrid.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consmadrid.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=314"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/consmadrid.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/314\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6425,"href":"https:\/\/consmadrid.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/314\/revisions\/6425"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consmadrid.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/86"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consmadrid.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=314"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}