Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Unioni civili

Ai sensi della legge 20 maggio 2016, nº 76 e del relativo regolamento (DPCM 144 del 23 luglio 2016) è possibile contrarre anche all’estero unioni civili tra persone dello stesso sesso secondo la normativa italiana, purché uno dei due contraenti (cittadino italiano) sia residente nella circoscrizione consolare e sia regolarmente iscritto all’AIRE.

Nota: l’unione civile non è una “coppia di fatto” ma un istituto che modifica lo stato civile della persona.

Per maggiori informazioni sul procedimento scrivere a: madrid.statocivile@esteri.it.