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Cittadinanza

AVVISO APPUNTAMENTI CITTADINANZA PER DISCENDENZA

Si comunica che l’agenda degli appuntamenti per il riconoscimento della cittadinanza per discendenza/Jure sanguinis è attualmente COMPLETA, con appuntamenti prenotati fino a giugno 2024.

La riapertura degli appuntamenti sarà comunicata su questa pagina web.

CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA (“JURE SANGUINIS”)

 AVVISI IMPORTANTI

In questa sezione si trovano le istruzioni per ottenere la cittadinanza “JURE SANGUINIS” esclusivamente per maggiori di 18 anni che siano residenti nella circoscrizione di questo Ufficio Consolare: Cancelleria Consolare di Madrid- 28003 – Calle Agustin de Betancourt, 3.

Il richiedente deve essere in possesso di un documento valido che provi la sua residenza in Spagna “NIE” O “TIE”, oppure una tessera di rifugiato, o di familiare di cittadino U.E., anche se in fase di rinnovo. Dovrà essere presentato anche un “certificado de empadronamiento” aggiornato.

Non si accettano visti di turismo o di studio, oppure NIE/NIF per studio o altre motivazioni di carattere “temporale”.

La documentazione presentata non scade.

È necessario iniziare dall’avo nato in Italia

E’ cittadino italiano il figlio di genitori (padre o madre) che siano cittadini italiani. La cittadinanza si trasmette dai padri ai figli senza limiti di generazione, a condizione che nessuno degli avi abbia mai rinunciato alla cittadinanza. La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948.

I nati all’estero possono mantenere la doppia cittadinanza, del paese estero e italiana.

A partire dal 16 agosto 1992 i cittadini italiani che acquistano una cittadinanza straniera non perdono la cittadinanza italiana a meno che non vi rinuncino espressamente, salvo quanto previsto da convenzioni internazionali. Prima di tale data, la perdita era automatica. In questo caso è possibile riacquistarla dopo almeno un anno di residenza legale in Italia.

Riconoscimento della cittadinanza italiana

La richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è consentita solo su istanza del diretto interessato e può essere presentata esclusivamente all’Ufficio Consolare nel Paese in cui si ha la residenza legale.

Documentazione da presentare

La seguente documentazione deve essere presentata per intero ed a partire dall’avo (ascendente nato in Italia), anche se esiste un riconoscimento di cittadinanza di un altro familiare prossimo, effettuato presso un altro Consolato o presso un Comune italiano:

  1. a) documentazione dell’avo (nato in Italia):
  • certificato de nascita rilasciato dal Comune italiano, in originale e con indicazione della paternità e della maternità; o, in mancanza di tale documento, atto di battesimo
  • certificato di matrimonio (in originale, apostillato e tradotto all’italiano)
  • certificato di morte, se deceduto (in originale, apostillato e tradotto all’italiano)
  • certificato di non-naturalizzazione del paese dove era stato residente, con tutti gli eventuali cambiamenti del nome e del cognome (in originale, apostillato e tradotto all’italiano)
  • nel caso in cui l’avo si fosse naturalizzato, è necessario presentare l’atto di naturalizzazione (o Gazzetta Ufficiale dello stato) allo scopo di verificare la data esatta di acquisizione della cittadinanza straniera; la naturalizzazione dell’avo italiano potrebbe comportare la perdita del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana da parte dei discendenti
  1. b) documentazione di ciascuno dei discendenti dell’italiano in linea diretta:
  • certificato di nacita (in originale, apostillato e tradotto all’italiano)
  • certificato di matrimonio (in caso di persone sposata) (in originale, apostillato e tradotto all’italiano)
  • certificato di morte, in caso di un deceduto (in originale, apostillato e tradotto all’italiano)
  1. c) documentazione del richiedente:
  • certificato di nascita proprio (in originale, apostillato e tradotto all’italiano)
  • eventuale certificato de matrimonio e/o divorzio (in originale, apostillato e tradotto all’italiano) con fotocopia del passaporto del coniuge
  • fotocopia della “tarjeta de residencia” spagnola, del passaporto e del “certificado de empadronamiento”
  • istanza dell’interessato > [cliccare qui]

PER GLI ASCENDENTI CHE HANNO OTTENUTO LA CITTADINANZA ITALIANA CON SENTENZA EMESSA DA UN TRIBUNALE ITALIANO, DETTA SENTENZA DOVRÀ ESSERE PRESENTATA IN COPIA

Requisiti dei documenti da presentare

Tutti i documenti dovranno essere in originale legalizzati dalla Rappresentanza diplomatico/consolare italiana del Paese di emissione o riportare “L’Apostille” apposta dall’Autoritá straniera competente nei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961, tradotti in italiano da un traduttore ufficiale (in Spagna l’elenco dei traduttori ufficiali – “jurados” – é disponibile tramite il sito web del “Ministerio de Asuntos Exteriores” > http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/inicio.aspx).

È richiesto recarsi in ufficio con il pagamento della tassa già effettuato, che è obbligatoria per poter avviare la pratica di ricostruzione e che ammonta a Euro 300,00 (Legge n.89 del 23 giugno 2014). Il pagamento va effettuato mediante versamento sul conto corrente IBAN della Cancelleria Consolare di Madrid:

BANCO SANTANDER – IBAN: ES08 0030 1126 4500 0155 4271

Il pagamento è indipendente dalla decisione adottata circa la concessione della cittadinanza. Pertanto l’importo non verrà restituito in caso di rifiuto dell’istanza.

***

CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO O PER UNIONE CIVILE

In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.
Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica Italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.
L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.
Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).
Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

Riferimenti normativi:

  • Legge N.123 del 21 aprile 1983
  • Legge N. 91 del 5 febbraio 1992
  • Decreti legislativi N. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017
  • Decreto Legge N. 113 del 4 ottobre 2018 (decreto sicurezza), convertito dalla Legge N.132 del 1 dicembre 2018
  • Decreto Legge N. 130 del 21 ottobre 2020, convertito dalla Legge N. 173 del 18 dicembre 2020

Requisiti per la richiesta della cittadinanza

  • Residenza nella circoscrizione consolare: a) il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza; b) il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza; in caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto
    • Termini di presentazione: la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi
    • Trascrizione del matrimonio/unione civile: se avvenuti all’estero, devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia
    • Validità del matrimonio/unione civile e stabilità del vincolo di coniugio/unione civile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza: al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale, divorzio, decesso del coniuge o parte dell’unione civile)
    • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione
    • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
    • Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato
    • Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica
    • Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)
    • Pagamento delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi

Documenti necessari per la richiesta di cittadinanza

  1. Estratto dell’atto di nascita o equivalente: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana -IMPORTANTE: in caso di cambi nome e cognome, sia volontari che a seguito del matrimonio, l’atto di nascita deve riportare l’annotazione del cambio.

Le traduzioni dallo spagnolo in italiano eseguite in Spagna dai “traductores jurados” abilitati dal “Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación” possono essere legalizzate presso questa Cancelleria Consolare, se la loro firma è qui depositata (vedi lista dei traduttori e servizio di legalizzazione della firma del traduttore nella sezione “Legalizzazioni atti tradotti – Apostille – Autentiche” del sito).

Le traduzioni da qualsiasi lingua straniera in italiano eseguite in Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja devono essere legalizzate con apostille, oppure presso l’Ufficio consolare italiano presente nello Stato di emissione. Quelle eseguite in Italia dovranno essere asseverate a cura del traduttore presso qualsiasi Tribunale, con pagamento della relativa imposta di bollo – IMPORTANTE: La traduzione deve essere diretta, ovvero dalla lingua straniera in italiano (non si accettano traduzioni intermedie da terze lingue, le c.d. “traduzioni ponte”).

  1. Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana – Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.

Per le traduzioni sono valide le stesse informazioni riportate al punto 1) di cui sopra.

Le esenzioni di cui al Regolamento UE 2016/1191 sono limitate, per il certificato penale, ai cittadini dello Stato membro che lo emette; quindi, nel caso del certificato penale spagnolo, ai soli cittadini spagnoli. I richiedenti di altre nazionalità dovranno legalizzare tale certificato secondo le modalità abituali.

Per richiedere il certificato penale spagnolo visitare il sito: https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/tramites/certificado-antecedentes

  1. Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00a favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.
  2. Documento di identità e prova di residenza: a) fotocopia del passaporto nazionale in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identità; b) documento attestante la residenza in Spagna: NIE o TIE.
  3. Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza. Questo documento può essere inserito al momento della presentazione della domanda alla voce “documento generico” e andrà presentato al momento della convocazione presso gli Uffici Consolari.

NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione al posto dell’atto di matrimonio, stato di famiglia e certificato di cittadinanza del coniuge/parte dell’unione civile (DPR 445/2000)

  1. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
    Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) – eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena, l’Università per stranieri di Perugia, l’Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria, l’Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri.

Non sono tenuti alla presentazione del predetto certificato di conoscenza della lingua italiana:

  • coloro che abbiano conseguito un titolo di studio, a partire dalla licenza media inferiore, rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia oppure all’estero, purché l’istituto (e non il titolo) sia riconosciuto dal MAECI e/o dal MIUR/MUR/MI. Sono altresì validi i titoli di studio emessi dai CPIA – Centri provinciali per l’istruzione degli adulti;
  • coloro che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4bis del D. Lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione;
  • i titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo (rilasciato dal Governo italiano), anche se residenti all’estero.

Il permesso di soggiorno indicato è l’unico a costituire valida eccezione alla certificazione linguistica. I permessi di soggiorno illimitati per motivi familiari o quelli di altri Paesi UE o non UE non sono accettabili.

 

Procedura

FASE 1 – REGISTRAZIONE

Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Mini-stero dell’Interno (https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda).
Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno unicamente tramite canale informatico.

FASE 2 – INSERIMENTO ISTANZA (Modello AE)

Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale del Ministero dell’Interno:
(https://portaleserviziapp.dlci.interno.it). Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati.
Attenzione: NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE
• nel modulo di registrazione vanno inseriti data e luogo di nascita così come indicati nell’atto di nascita.
• Vanno riportate le generalità indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere. In caso di discordanze, fornire documentazione giustificativa.
• Il nome indicato nella domanda, ovvero quello dell’atto di nascita, sará il nome con cui poi verrá emesso il documento italiano una volta effettuato il giuramento. Il nome del richiedente deve comprendere anche il patronimico, ove presente. Il cognome da usare è quello risultante dall’atto di nascita, salvo che siano intervenuti cambiamenti successivi. Se così è, si dovrà usare il nuovo cognome, cioè il cognome acquisito a seguito di matrimonio o di sentenza. Il cognome usato nel compilare la domanda dovrà a sua volta coincidere con quello presente nel certificato (o estratto) dell’atto di matrimonio, nel certificato penale e negli altri documenti. Attenzione: se nel certificato o nell’estratto dell’atto di matrimonio italiano la/il richiedente figura col cognome da nubile/celibe, il sistema chiederà di inserire anche il matrimonio straniero o altro documento da cui risulti l’avvenuto cambio di cognome, come sopra descritto. Non sará possibile modificare nome e cognome una volta caricata la domada.
• Specificare nell’istanza l’eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione

FASE 3 – VERIFICA CONSOLARE

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche.
Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.
In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea in originale, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.
Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

FASE 4 – VALUTAZIONE e TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda – prorogabili fino al massimo di 36 mesi – per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173). Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

FASE 5 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO

Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:
– atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano
– certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione documenti)

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).
Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.
È previsto il pagamento della marca da bollo sul decreto.
L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “documenti”.
La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:
“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.

Semplificazione amministrativa e costi

Se il richiedente è un cittadino di un paese UE potrà avvalersi dell’autocertificazione per il possesso della cittadinanza italiana del coniuge/parte dell’unione civile, per il vincolo di coniugio/unione civile con cittadino/a italiano/a e la composizione del nucleo familiare.
Le informazioni, i dati e i documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione sono acquisite d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste (DPR 445/2000).

Costi:
Contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, da effettuare esclusivamente sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online)
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri);
Codice BIC/SWIFTPIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

Articoli della tabella consolare da applicare

  • Autentica di firma sull’istanza: art. 24
  • Marca da bollo sull’istanza: art. N/A
  • Legalizzazione firma del traduttore: art. 69
  • Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art 71.
  • (Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione)
  • Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71
  • Conformità’ della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art 72
  • Marca da bollo sul decreto di cittadinanza: art N/A

Contatti e link utili

TROVA IL TUO CONSOLATO
https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/services/consulate/find-consulate.sco

INVIA LA TUA DOMANDA AL MINISTERO DELL’INTERNO https://portaleserviziapp.dlci.interno.it

SITO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/cittadinanza.html

TABELLA CONSOLARE
https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/normativa_consolare/tariffa%20consolare

***

CITTADINANZA PER MATRIMONIO AVVENUTO PRIMA DEL 27/04/1983 (ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge 555/1912)

Le donne straniere che hanno contratto matrimonio prima del 27/04/1983 con cittadinosono cittadine italiane per automatismo di legge.

Le stesse dovranno presentare:

  • Il proprio atto di nascita originale tradotto in italiano da un traduttore con firma depositata presso la nostra Cancelleria (vedi lista: https://consmadrid.esteri.it/consolato_madrid/resource/doc/2022/06/traduttori_ufficiali_firma_depositata.pdf) debitamente perfezionato con legalizzazione/apostille (rilasciato dalle Autorità di stato civile del Paese in cui si è verificato l’evento – per i cittadini UE è sufficiente persentare l’atto di nascita rilasciato in formato internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976 esente da legalizzazione e traduzione)
  • Estratto dell’atto di matrimonio (o copia integrale) rilasciato dal Comune in cui detto atto risulta trascritto
  • Nel caso in cui il matrimonio avvenuto all’estero non risulti trascritto in Italia, l’interessata, oltre al proprio atto di nascita dovrà presentare anche l’atto di matrimonio originale e tradotto in italiano, debitamente perfezionato con legalizzazione/apostille (rilasciato dalle Autorità di stato civile del Paese in cui si è verificato l’evento – per i cittadini UE è sufficiente persentare l’atto di nascita rilasciato in formato internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976 esente da legalizzazione e traduzione)
  • Copia del permesso di soggiorno spagnolo (non necessario per le cittadine spagnole)
  • Copia del passaporto o documento d’identità dell’interessata
  • Copia del passaporto/carta d’identità del coniuge italiano (ove disponibile)

Qualora le cittadine straniere non abbiano mai posseduto un passaporto o una carta di identità ovvero non risultino essere state iscritte all’AIRE in data antecedente al 08/07/2014, sono tenute al pagamento del contributo di 300 euro (da effettuarsi sul conto corrente intestato all’Ambasciata d’Italia a Madrid (BANCO SANTANDER – IBAN: ES08 0030 1126 4500 0155 4271 – Codice BIC/SWIFT: BSCHESMM), dovuto da parte di tutti i soggetti maggiori di 18 anni che chiedano per sé il riconoscimento della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo, ivi compreso quello di attribuzione ope legis per matrimonio con cittadino italiano prima del 27 aprile 1983

Si rammenta inoltre che, nella vigenza della legge 555/1912, fino al 26/04/1983, prima dell’entrata in vigore della legge 123/1983 in data 27/04/1983, lo scioglimento del vincolo coniugale, a seguito di morte del coniuge italiano o divorzio, comportava: la perdita della cittadinanza italiana in capo alla moglie che avesse riacquistato (o non avesse mai perso) la propria cittadinanza d’origine e avesse riportato o semplicemente se avesse mantenuto la sua residenza all’estero.

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CITTADINANZA ITALIANA PER NATURALIZZAZIONE

È possibile ottenere la naturalizzazione dopo un periodo di legale residenza in Italia. Per informazioni più dettagliate su quest’argomento si rimanda al sito del Ministero dell’Interno italiano (http://www.interno.it).

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PERDITA E RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Perdita della cittadinanza

Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza automaticamente ovvero per rinuncia formale.

Perde la cittadinaza automaticamente:

  • il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano
  • il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato
  • l’adottato in caso di revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza

Perde la cittadinanza a condizione che vi rinunci formalmente:

  • l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un’altra cittadinanza
  • il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza
  • il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un’altra cittadinanza

La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa davanti all’ufficiale di stato civile del Comune dove il dichiarante risiede ovvero, in caso di residenza all’estero, all’autorità diplomatico-consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:

  • atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto
  • certificato di cittadinanza italiana
  • documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera
  • documentazione relativa alla residenza all’estero, ove richiesta

Le donne sposate con cittadini stranieri dopo il 1° gennaio 1948 che abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera NON hanno perso la cittadinanza italiana. Al fine di consentire le necessarie annotazioni a margine degli atti di stato civile, è necessario che le donne interessate (o i loro discendenti) manifestino alle competenti autorità (comuni o uffici consolari) la volontà di mantenerla.
Dal 1° gennaio 1948 la donna non perde la cittadinanza italiana neanche in caso di acquisto di una cittadinanza straniera per naturalizzazione da parte del marito nato italiano.

Riacquisto della cittadinanza
Il cittadino italiano che ha perso la cittadinanza può riacquistarla con le modalità di seguito indicate.

Automaticamente: dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi rinunci.

Previa apposita dichiarazione: qualora presti effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane; qualora assuma, o abbia assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero; se residente all’estero, qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione tesa al riacquisto presentata all’Autorità Consolare italiana; qualora abbia stabilito la residenza in Italia da almeno 2 anni e provi di aver abbandonato l’incarico pubblico o il servizio militare assunto o prestato. nonostante il divieto espresso del Governo italiano.

Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948: possono riacquistare la cittadinanza italiana, anche se residenti all’estero, con una dichiarazione. La dichiarazione consolare di riacquisto della cittadinanza è resa davanti all’ufficiale di stato civile del Comune dove il dichiarante risiede ovvero, in caso di residenza all’estero, all’Autorità diplomatico-consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
b) documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;
d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

Modelli riacquisto cittadinanza

·> [Modello di richiesta riconoscimento cittadinanza italiana dalla nascita, effettuata da parte di donna italiana divenuta straniera automaticamente per matrimonio celebrato dopo il 01.01.1948 – Circolare Mininterno n. K601/5 dell’8 gennaio 2001] – WORD

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ADOZIONI

Per eventuali e ulteriori informazioni scrivere alla casella: notarile.madrid@esteri.it

Il minore straniero, se adottato da un cittadino italiano, acquisisce la cittadinanza sia per adozione mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile.
Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione.
In ogni caso un minorenne non può mai perdere la cittadinanza italiana, nemmeno se uno dei genitori la perde oppure se riacquista una cittadinanza straniera.

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RICONOSCIMENTO DI PATERNITÀ E MATERNITÀ

Il figlio straniero minorenne di un cittadino italiano puó acquisire la cittadinanza italiana in seguito al riconoscimento di paternità o maternità.
Nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso.
Per maggior approfondimento, si consigliano i richiedenti, in special modo i provenienti dall’area latino-americana di verificare anche i siti delle Rappresentanze Diplomatiche italiane in quei Paesi.

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TARIFFE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI CITTADINANZA ITALIANA

  • Cittadinanza per discendenza Euro 300,00 – si versa sul conto IBAN dell’Ufficio Consolare
  • Cittadinanza per matrimonio Euro 250,00 (*) – si versa direttamente sul conto del Ministero dell’Interno

(*) oppure altri tipi di riconoscimento, scelta, rinuncia, ecc.

Le traduzioni da qualsiasi lingua straniera in italiano eseguite in altri Paesi possono essere legalizzate con apostille, se previsto dalle leggi locali, oppure presso l’Ufficio consolare italiano presente nello Stato di emissione. Quelle eseguite in Italia dovranno essere asseverate a cura del traduttore presso qualsiasi Tribunale, con pagamento della relativa imposta di bollo.
IMPORTANTE: La traduzione deve essere diretta, ovvero dalla lingua straniera in italiano.

ATTENZIONE: le traduzioni devono essere legalizzate PRIMA di allegare i documenti alla domanda.